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Clausole abusive nei contratti dei consumatori

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Nuova sentenza in Corte di cassazione

La recente sentenza n.9479/2023 della Corte di cassazione ha introdotto un importante cambiamento riguardo al controllo d’ufficio, da parte dei giudici, delle clausole vessatorie nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori.

Tale controllo mira a tutelare i diritti dei consumatori, prevenendo eventuali danni.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati con i consumatori.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società di recupero crediti ed un consumatore, in merito al carattere abusivo di clausole contenute in un contratto di credito.

In relazione alla suddetta dinamica, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi così dispone: “Gli Stati membri dell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.”

Il controllo d’ufficio del giudice sulle clausole

Secondo la sentenza, il giudice è obbligato a verificare se le clausole dei contratti con il consumatore possiedano caratteri abusivi.

In particolare, la Cassazione ha precisato che il giudice, al momento della richiesta di decreto ingiuntivo, deve verificare se il contratto contenga clausole abusive e, in caso di dubbi, può anche richiedere la documentazione contrattuale per eseguire tale verifica.

Nel caso in cui il giudice emetta un decreto ingiuntivo, deve esaminare le clausole del contratto anche in questa fase. Se vengono rilevate clausole abusive, il giudice deve avvisare il debitore della possibilità di proporre opposizione entro quaranta giorni, ma specificando che essa deve essere limitata all’accertamento della vessatorietà delle clausole.

Inoltre, nel caso di una sentenza passata in giudicato in presenza clausole abusive, il giudice successivo non deve necessariamente riaprire il caso. Tuttavia, nell’eventualità in cui il giudice precedente abbia valutato le clausole abusive e le abbia respinte con idonea motivazione, è opportuno tornare sul caso.

…Ma chi è il consumatore?

Una delle principali sfide nella valutazione delle clausole abusive riguarda l’identificazione del “consumatore”. Infatti, il vademecum chiarisce che, per i decreti ingiuntivi contro persone fisiche, il giudice deve verificare se il contratto sottostante rientra nella definizione di “contratto di consumo” ai sensi del Codice del consumo.

Dunque, è bene notare che, nonostante una persona possa essere coinvolta in attività imprenditoriali o professionali, questo non esclude a priori la possibilità che possa stipulare contratti di consumo, qualora questi siano legati a scopi personali e non professionali.

In conseguenza di ciò, è bene che il giudice indichi se il contratto è di natura consumeristica e, se applicabile, le motivazioni relative alla vessatorietà delle clausole. In assenza di tale motivazione, il debitore ha diritto di opporsi e far valere la nullità delle clausole abusive, evitando che il decreto diventi esecutivo senza un controllo adeguato.

Linee guida per i contratti tra professionisti e consumatori

Il vademecum delle sezioni Unite della Corte di cassazione rappresenta un passo importante nella protezione dei consumatori contro le clausole abusive nei contratti.

L’obiettivo è garantire che il sistema giudiziario operi in maniera più efficace, tempestiva e giusta, tutelando i diritti dei consumatori in ogni fase del procedimento.

Le nuove linee guida forniscono un quadro chiaro per i giudici, permettendo loro di intervenire nelle fasi cruciali, evitando l’applicazione di clausole potenzialmente dannose senza un adeguato esame.